D.M. 18 marzo 1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi
(Ministero dell'Interno)
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Vista
la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista
la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;
Vista
la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto
il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione;,
Vista
la legge 2 febbraio 1939, n. 302, e 2 aprile 1968, n. 526, e successive
integrazioni;
Visto
il proprio decreto 25 agosto 1989;
Rilevata
la necessità di apportare al predetto decreto modificazioni ed integrazioni
specificatamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo
svolgimento di manifestazioni sportive;
Ravvisata
l'opportunità di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
Espletata
la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;
Decreta:
Art.
1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono
soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova
costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in
complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni
distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di
cui all'art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n° 457, nei quali si
svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle
Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate
nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a
100.
I
suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti
sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai
regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e
Internazionali.
Per
i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori: non
superiore a 100. o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al
successivo art. 20.
Art.
2 - DEFINIZIONI
Si
fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione
incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30
novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni:
Spazio
di attività sportiva
Spazio
conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive;
nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più
spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo
polifunzionale.
Zona
di attività sportiva
Zona
costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto.
Spazio
riservato agli spettatori
Spazio
riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva.
Zona
spettatori
Zona
riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i
servizi di supporto ad essi delicati, gli eventuali spazi e servizi accessori
con i relativi percorsi.
Spazi
e servizi di supporto
Spazi
e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di
pubblico.
Spazi
e servizi accessori
Spazi
e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso
fruibili.
Impianto
sportivo
Insieme
di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso,
che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo
svolgimento di manifestazioni sportive.
L'impianto
sportivo comprende:
a)
- lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
b)
- la zona spettatori;
c)
- eventuali spazi e servizi accessori;
d)
- eventuali spazi e servizi di supporto.
Impianto
sportivo all'aperto
Impianto
sportivo avente lo spazio di attività scoperto.
Questa
categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori
coperto.
Impianto
sportivo al chiuso
Tutti
gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto.
Complesso
sportivo
Uno
o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il
complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle
rispettive aree di servizio annesse.
Area
di servizio annessa
Area
di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli
accessi.
Area
di servizio esterna
Area
individuata temporaneamente, annettibile all'impianto o complesso sportivo
mediante recinzione mobile.
Zona
esterna
Area
pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente
l'avvicinamento allo stesso, e le stazionamento di servizi pubblici o privati.
Spazi
di soccorso
Spazi
raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra.
Via
d'uscita
Percorso
senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli
spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o
all'area di servizio esterna.
Spazio
calmo
Luogo
sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa
inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie
di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con
ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.
Percorso
di smistamento
Percorso
che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro
riservato.
Strutture
pressostatiche
Coperture
di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione.
Capienza
Massimo
affollamento ipotizzabile.
Art.
3 - NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
Chi
intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di
spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unicamente alla
domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:
1)
- una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di
servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
2)
- piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo
spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di
posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del
sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed
antincendio;
3)
- sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;
4)
- documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso
dell'area di servizio dell'impianto stesso;
5)
- dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a
favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà
dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal
locatario;
6)
- parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio
1939, n° 302, e successive modificazioni.
Il
Comune sottopone, il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per
l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del
Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n° 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa
la conformità dell'impianto alle presenti norme.
Il
verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati
il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda dì visita di
constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed
impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n° 577, ai fini della prevenzione incendi.
La
Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige
apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle
combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n° 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della
licenza di agibilità.
Le
procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione
delle caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o quando si
verifichino sinistri che interessino le strutturo e/o gli impianti. Su specifica
richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a
far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla
Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità
statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.
Alla
Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un
rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.
Art.
4 - UBICAZIONE
L'ubicazione
dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire
l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di
sfollamento verso aree adiacenti.
L'area
per la realizzazione di un impianto, deve essere scelta in modo che la zona
esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine
eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere
situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso.
Gli
impianti devono essere provvisti di un luogo da cui sia possibile coordinare gli
interventi di emergenza; detto ambiente deve essere facilmente individuabile ed
accessibile da parte delle squadre di soccorso.
Fatto
salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione incendi per le
specifiche attività, gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume
di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86,
87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio
1982.
La
separazione da tali attività deve essere realizzata con strutture REI 90;
eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo di stesse
caratteristiche di resistenza al fuoco.
Gli
impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato
oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano
dell'area di servizio o zona esterna all'impianto.
Per
quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve essere assicurata la possibilità
dell'accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad
una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano; qualora tale requisito non fosse
soddisfatto negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di
altezza superiore, le scale, a servizio delle vie di esodo devono essere
rispettivamente protette e a prova di fumo.
Per
consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio
annessa all'impianto, di cui al successivo art. 5, devono avere i seguenti
requisiti minimi:
-raggio
di volta non inferiore a 13 m;
-altezza
libera non inferiore a 4 m;
-larghezza:
non inferiore a 3,50 m;
-pendenza:
non superiore a 10%;
-resistenza
al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.
Art.
5 - AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO
Tutti
gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area di
servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da
risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o
con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e
di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone
a metro quadrato. La delimitazione dell'area di servizio deve avere varchi di
larghezza pari a quella della corrispondente uscita dall'impianto; per le
caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121;
tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso
del pubblico.
Negli
impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, ove non fosse
possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà essere
definita un'area esterna di analoghe caratteristiche.
La
disponibilità di tale area durante l'uso per le manifestazioni dovrà risultare
da apposito atto legalmente valido.
Art.
6 - SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITA' SPORTIVA
Spazio
riservato agli spettatori
La
capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a
sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione
di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il
numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con
soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo
sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.
Tutti
i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono
rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per le determinazioni della capienza non
si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli
spettatori, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.
Deve
essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell'area destinata
all'attività sportiva, conformemente alla norma UNI 9217.
Sono
ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500
spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori.
Negli
impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco, è consentito
prevedere posti in piedi.
Le
tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti in piedi, devono
rispondere alle norme UNI 9217.
Spazio
di attività sportiva
La
capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di
addetti previsti in funzione delle attività sportive.
Lo
spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi ed
all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli
degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato
rispetto a quello dell'attività sportiva; tale delimitazione deve essere
conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e
per i campi di calcio dovrà essere conforme alla norma UNI 10121; queste ultime
delimitazioni devono avere almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m, per
ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere
aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona
attività sportiva.
Art.
7 - SETTORI
Gli
impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al
chiuso con un numero di spettatori superiori a 4.000 devono avere lo spazio
riservato agli spettatori suddiviso in settori; la capienza di ciascun settore
non può essere superiore a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000
per quelli al chiuso. La suddivisione in settori deve essere conforme ai
regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di
calcio deve essere conforme alle norme UNI 10121.
Ogni
settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita
indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme
alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del
24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non
superiore a 500 spettatori.
Negli
impianti, all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco, non è
necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si
rendesse necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i
rispettivi settori devono essere realizzati conformemente al 2° comma del
presente articolo.
Art.
8 - SISTEMA DI VIE DI USCITA
Zona
riservata agli spettatori
L'impianto
deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in
base alla capienza in funzione della capacità di deflusso ed essere dotato di
almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori dove essere
indipendente da quello della zona di attività sportiva.
Deve
essere previsto almeno un ingresso per ogni settore; qualora gli ingressi siano
dotati di preselettori di fila la larghezza degli stessi non va computata nel
calcolo delle uscite.
Deve
essere sempre garantito l'esodo senza ostacoli dall'impianto.
La
larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere non inferiore a 2 moduli
(1,20 m); la larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una
capacità di deflusso non superiore a 250 (1,20 m ogni 500 persone) per gli
impianti all'aperto ed a 50 (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso
indipendentemente dalle quote; le vie d'uscita devono avere la stessa
larghezza
complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori
Per
quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite nel sistema di vie di
uscita ed i relativi serramenti consentiti, si rimanda alle disposizioni del
Ministero dell'Interno per i locali di pubblico spettacolo.
Il
numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per ogni settore o per
ogni impianto non suddiviso in settori non deve essere inferiore a 2.
Per
gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la
lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m
se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti
di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati in conformità alle
disposizioni di cui all'art. 17.
Dove
sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla
legge 9 gennaio 1989, n° 13, sull'abbattimento delle barriere architettoniche,
il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere
conseguentemente dimensionati.
Gli
spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali congruenti con le
caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie di esodo
e devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m, quando esiste
possibilità di scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi
devono essere non superiori a 30 m.
Le
scale devono avere gradini a pianta rettangolare, con alzata e pedata costanti
rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata);
le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e
non più di 15; i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale
senza allargamenti e restringimenti; sono consigliabili nei pianerottoli
raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a quella
della scala.
Tutte
le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze
ammesse; le estremità di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro
stesso.
E'
ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purché questa abbia la
larghezza uguale alla somma delle due; per scale di larghezza superiore a 3 m la
Commissione Provinciale di Vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.
Le
rampe senza gradini devono avere una pendenza massima del 12% con piani di
riposo orizzontali profondi almeno m 1,20, ogni 10 metri di sviluppo della
rampa.
Nessuna
sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle tolleranze, deve esistere
nelle pareti per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio.
E'
ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma non vanno computate nel calcolo
delle vie d'uscita.
Zona
di attività sportiva
Il
sistema di vie d'uscita e le uscite della zona di attività sportiva devono
avere caratteristiche analoghe a quelle della zona riservata agli spettatori.
Art.
9 - DISTRIBUZIONE INTERNA
I
percorsi di smistamento non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire
più di 20 posti per fila e per parte; ogni 15 file di gradoni deve essere
realizzato un passaggio, parallelo alle file stesse, di larghezza non inferiore
a 1,20 m; è consentito non prevedere tali passaggi quando i percorsi di
smistamento adducono direttamente alle vie di uscita.
I
gradoni per posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0,60 m; il
rapporto tra pedata ed alzata dei gradoni deve essere non inferiore a 1,2;
possono essere previsti sedili su piani orizzontali o inclinati con pendenza non
superiore al 12%.
Le
aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate da barriere
frangifolla longitudinali e trasversali con un massimo di 500 spettatori per
area; i posti in piedi possono essere realizzati in piano o su piani inclinati
con pendenza non superiore al 12% o su gradoni con alzata non superiore a 0,25
m.
I
percorsi di smistamento devono essere rettilinei; i gradini delle scale di
smistamento devono essere a pianta rettangolare con una alzata non superiore a
25 cm e una pedata non inferiore a 23 cm; il rapporto tra pedata e alzata deve
essere superiore a 1,2; è ammessa la variabilità graduale dell'alzata e della
pedata tra un gradino e il successivo in ragione della tolleranza del 2%.
Tra
due rampe consecutive è ammessa una variazione di pendenza a condizione che
venga interposto un piano di riposo della stessa larghezza della scala di
smistamento, profondo almeno m 1,20, fermo restando i limiti dimensionali dei
gradini ed il rapporto tra pedata e alzata.
Art.
10 - SERVIZI DI SUPPORTO DELLA ZONA SPETTATORI
I
servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e
costituiti dai gabinetti e dai locali di disimpegno; ogni gabinetto deve avere
porta apribile verso l'esterno e accesso da apposito locale di disimpegno (anti
WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere
installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo; almeno una
fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi
igienici.
La
dotazione minima per impianti con capienza inferiore a 500 spettatori deve
essere di almeno un gabinetto per gli uomini e un gabinetto per le donne ogni
250 spettatori; negli altri casi la zona spettatori deve essere dotata di
servizi igienici proporzionati in ragione di un gabinetto e due orinatoi ogni
500 uomini e di due gabinetti ogni 500 donne considerando il rapporto
uomini/donne: uno negli impianti al chiuso e due in quelli all'aperto.
I
servizi igienici devono essere ubicati ad una distanza massima di 50 metri dalle
uscite dallo spazio riservato agli spettatori, e il dislivello tra il piano di
calpestio di detto spazio ed il piano di calpestio dei servizi igienici non deve
essere superiore a 6 metri; l'accesso ai servizi igienici non dove intralciare i
percorsi di esodo del pubblico.
Nei
servizi igienici deve essere garantita una superficie di aerazione naturale non
inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi, in caso contrario
deve essere previsto un sistema di ventilazione artificiale tale da assicurare
un ricambio non inferiore a 5 volumi ambiente per ora.
I
servizi igienici devono essere segnalati sia nella zona spettatori che nell'area
di servizio annessa dell'impianto.
Negli
impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, deve essere
previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui
l'impianto sia suddiviso in settori di capienza inferiore a 10.000 spettatori,
per ogni settore deve essere garantito l'accesso al posto di pronto soccorso.
Negli impianti con capienza inferiore a 10.000 spettatori, il posto di pronto
soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere adibito anche ad altri
usi compatibili dal punto di vista sanitario.
Ogni
posto di pronto soccorso deve essere dotato di un telefono, di un lavabo, di
acqua potabile, di un lettino con sgabelli, di una scrivania con sedia e di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
I
posti di pronto soccorso devono essere ubicati in agevole comunicazione con la
zona spettatori e devono essere serviti dalla viabilità esterna all'impianto.
Negli
impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori è necessario in
occasione delle manifestazioni, prevedere almeno un presidio medico e ambulanza
in corrispondenza di un pronto soccorso.
Il
pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori, lungo il sistema di
vie d'uscita e nell'area di pertinenza dell'impianto.
Le
disposizioni di cui al presente articolo possono essere integrate nell'ambito di
un piano generale dei servizi medici e sanitari, prescritti dalle autorità
preposte in base, alle caratteristiche dell'impianto ed in relazione alle
singole manifestazioni alle quali l'impianto stesso è destinato.
Art.
11 - SPOGLIATOI
Gli
spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi devono essere conformi per
numero e dimensioni ai regolamenti o alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle
Federazioni Sportive Nazionali relative alle discipline previste nella zona di
attività sportiva.
Gli
spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori durante le
manifestazioni ed i relativi percorsi di collegamento con la zona esterna e con
lo spazio di attività sportiva devono essere delimitati e separati dal
pubblico.
Art.
12 - MANIFESTAZIONI OCCASIONALI
E'
ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimento di
manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano
rispettate le destinazioni e, le condizioni d'uso delle varie zone
dell'impianto, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.
Nel
caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o
comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per impianto
sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie
di uscita dovrà rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.
Per
manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi
permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire la
sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i
principi stabiliti nel presente decreto.
Il
progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di
attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere
preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3.
Art.
13 - COPERTURE PRESSOSTATICHE
L'impiego
di coperture pressostatiche è consentito negli impianti ove è prevista la
presenza di spettatori, praticanti e addetti in numero non superiore a 50
persone; tali coperture devono essere, realizzate con materiali aventi classe di
reazione al fuoco non superiore a 2, ed omologati ai sensi del Decreto del
Ministro dell'Interno 26 giugno 1984; devono essere previsti adeguati sostegni
in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di
pressioni; in alternativa possono essere installati dispositivi di allarme
sonoro e luminoso che comunichino ai presenti eventuali anomalie, abbassamenti
della pressione e/o carichi di vento o di neve superiori ai limiti di progetto
della zona in esame.
Il
sistema di illuminazione, ove sospeso alla copertura, deve essere munito di
idonei dispositivi di protezione e sicurezza contro la caduta accidentate.
Devono
inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza non inferiore a m 1,20,
detti varchi devono essere opportunamente intelaiati e controventati per
evitare, in caso di caduta del pallone, l'ostruzione dell'uscita.
Deve
essere prodotto annualmente al Comune, un certificato di idoneità statica a
firma di tecnico abilitato attestante l'avvenuta verifica del materiale di
copertura e dei dispositivi di cui al comma precedente.
Art.
14 - PISCINE
Lo
spazio di attività sportiva di una piscina è costituito dalle vasche e dalle
superfici calpestabili a piedi nudi ad esse circostanti, definite aree di bordo
vasca; l'area di bordo vasca deve essere realizzata in piano, con pendenza non
superiore al 3%, in materiale antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore
a 1,50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca.
La
densità di affollamento di una piscina deve essere calcolata nella misura di 2
m2 di specchio d'acqua per ogni bagnante.
Il
servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante
quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività
è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie
superiore a 50 m2. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno
due assistenti bagnanti per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a
400 m2.
Nel
caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti
bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando
successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua in ragione di
1 ogni 500 m2.
Per
vasche oltre 1.000 m2 dovrà essere aggiunto un assistente bagnante
ogni 500 m2.
Per
assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e
primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana
Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato
da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Durante
l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere
svolto dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della
Federazione Italiana Nuoto.
Art.
15 - STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI
Ai
fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti sportivi deve
essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per il coefficiente di protezione
sismica con riferimento al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio
1986 "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" e successive
modificazioni ed integrazioni.
I
requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei locali di cui al
presente decreto, vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova
stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno n° 91 del 14 settembre
1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale
stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno
lamellare, elementi compositi).
Il
dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi
dei suddetti materiali, nonché la classificazione dei locali stessi secondo il
carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità
specificate nella circolare n° 91 sopracitata e nel Decreto del Ministro
dell'Interno 6 marzo 1986 "Calcolo del carico di incendio per locali aventi
strutture portanti in legno"
Negli
impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto le
caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati devono essere le
seguenti:
a)
- negli atri, nei corridoi di disimpegno nelle scale, nelle rampe e nei passaggi
in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50%
massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione
orizzontale delle scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale
di classe 0 (non combustibile);
b)
- in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei
pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su
entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;
c)
- ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a) è
consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di
rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano
classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e, siano omologati tenendo conto
delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di
innesco.
In
ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti, debbono essere di classe di
reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non imbottiti e non rivestiti,
costituiti da materiali rigidi combustibili, devono essere di classe di reazione
al fuoco non superiore a 2.
I
materiali di cui ai precedenti capoversi debbono essere omologati ai sensi del
Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n° 234 del 25 agosto 1984).
Le
pavimentazioni delle zone dove si praticano le "attività sportive",
all'interno degli impianti sportivi, sono da considerare attrezzature sportive e
quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco; non
è consentita la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazioni che possono
provocare l'insorgere o il propagarsi di incendi all'interno, di eventuali
intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni.
Negli
impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di
attività sportiva, la classificazione della pavimentazione ai fini della
reazione al fuoco è comunque necessaria.
Le
citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno ovviamente computate
nel carico d'incendio ai fini della valutazione dei requisiti di resistenza al
fuoco degli elementi strutturali degli impianti sportivi.
Qualora
vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di
sicurezza dei locali, rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente
articolo, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti
automatici di rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a
pioggia, potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al
fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con
esclusione dei tendaggi, dei controsoffitti e dei materiali posti non in
aderenza agli elementi costruttivi per i quali è ammessa esclusivamente la
classe 1, e dei sedili per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM, e
2.
I
lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o
con materiali combustibili di classe 1 di reazione al fuoco. E' consentito
l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni.
Art.
16 - DEPOSITI
I
locali, di superficie non superiore a 25 m2, destinati a deposito di
materiale combustibile, possono essere ubicati a qualsiasi piano dell'impianto;
le strutture di separazione e le porte devono possedere caratteristiche almeno
REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio
deve essere limitato a 30 Kg/m2. La ventilazione naturale non deve
essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile
raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è
ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da
garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una
superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista. In prossimità
delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità
estinguente non inferiore a 21 A.
I
locali, dì superficie superiore a 25 m2 destinati al deposito di
materiale combustibile possono essere ubicati all'interno dell'edificio ai piani
fuori terra o al 1° e 2° interrato. La superficie massima lorda di ogni
singolo locale non deve essere superiore a 1000 m2 per i piani fuori
terra e a 500 m2 per i piani 1° e 2° interrato. Le strutture di
separazione e le porte di accesso, dotate di dispositivo di autochiusura, devono
possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto
automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico di incendio deve essere
limitato a 50 Kg/m2; qualora sia superato tale valore, il deposito
deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
L'aerazione
deve essere pari a 1/40 della superficie in pianta del locale. Ad uso di ogni
locale deve essere previsto almeno un estintore di capacità estinguente non
inferiore a 21 A, ogni 150 m2 di superficie.
Per
i depositi con superficie superiore a 500 m2, se ubicati a piani
fuori terra, e 25 m2, se ubicati ai piani interrati, le comunicazioni
con gli ambienti limitrofi devono avvenire tramite disimpegno ad uso esclusivo
realizzato con strutture resistenti al fuoco e munito di porte aventi
caratteristiche almeno REI 60
Qualora
detto disimpegno sia a servizio di più locali deposito, lo stesso deve essere
aerato direttamente verso l'esterno.
I
depositi dì sostanze infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume
del fabbricato. E' consentito detenere all'interno del volume dell'edificio in
armadi metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi
infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.
Art.
17 - IMPIANTI TECNICI
Impianti
elettrici
Gli
impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo
1968, n° 186, (G.U. n° 77 del 23 marzo 1968). La rispondenza alle vigenti
norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5
marzo 1990, n° 46, e successivi regolamenti di applicazione.
In
particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
-non
devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
-non
devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il
comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica
destinazione d'uso dei singoli locali;
-devono
essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori
servizio dell'intero sistema (utenza);
-devono
disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e
devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
Il
sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza:
a)
illuminazione;
b)
allarme;
c)
rilevazione;
d)
impianti di estinzione incendi.
L'alimentazione
di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli
impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione e ad interruzione media (<
15 sec) per gli impianti idrici antincendio.
Il
dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale
da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia
dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del
soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia
minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
-segnalazione
e allarme: 30 minuti;
-illuminazione
di sicurezza: 60 minuti;
-impianti
idrici antincendio: 60 minuti.
Gli
impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è previsto l'uso notturno e
gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati di
un impianto di illuminazione di sicurezza.
L'impianto
di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non
inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di
uscita; sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino
il funzionamento per almeno 1 ora.
Il
quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente
accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per consentire di porre fuori
tensione l'impianto elettrico dell'attività.
Impianti
di riscaldamento e condizionamento
Per
gli impianti di produzione del calore e di condizionamento si rimanda alle
specifiche norme del Ministero dell'Interno.
E'
vietato utilizzare elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o
gassoso, per il riscaldamento degli ambienti.
Impianto
di rilevazione e segnalazione degli incendi
Negli
impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti
interni degli impianti all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000,
deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e
segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a
distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.
La
segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati
deve sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio
nella centrale di controllo e segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente
presidiato.
Impianto
di allarme
Gli
impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto di allarme acustico in
grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.
I
dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter
segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'impianto sportivo o delle parti
di esso coinvolte dall'incendio; il comando del funzionamento simultaneo dei
dispostivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, può inoltre essere
previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal
precedente che non presenti particolari rischi di incendio.
Il
funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di
alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.
Mezzi
ed impianti di estinzione degli incendi
Estintori
Tutti
gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato numero di estintori
portatili.
Gli
estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, ed
è comunque necessario che alcuni si trovino:
-in
prossimità degli accessi;
-in
vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli
estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile;
appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a
distanza.
Gli
estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89
B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti
estintori di tipo idoneo.
Impianto
idrico antincendio
Gli
idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:
-distribuiti
in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;
-collocati
in ciascun piano negli edifici a più piani;
-dislocati
in posizione accessibile e visibile.
-segnalati
con appositi cartelli che ne agevolino l'individuazione a distanza.
Gli
idranti ed i naspi non devono essere, posti all'interno delle scale in modo da
non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo
interne, al fine di agevolare l'intervento dei Vigili del Fuoco, gli idranti
devono essere ubicati all'interno del filtri a prova di fumo.
Gli
impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 100 e fino a 1.000
devono essere almeno dotati di naspi DN 20; ogni naspo deve essere corredato da
una tubazione semirigida realizzata a regola d'arte.
I
naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in
grado di alimentare, in ogni momento, contemporaneamente, oltre all'utenza
normale, i due naspi ubicati in posizione idraulicamente più sfavorevole,
assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una
pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.
L'alimentazione
deve assicurare una autonomia non inferiore a 30 min. Qualora la rete idrica non
sia in grado di assicurare quanto sopra descritto, deve essere predisposta una
alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.
Gli
impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 1.000 e quelli
all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000 devono essere dotate di
una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione
flessibile realizzata a regola d'arte.
L'impianto
idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni,
realizzata preferibilmente ad anello, con colonne montanti disposte nei vani
scala; da ciascuna montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere
derivato, con tubazioni di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco
per idranti DN 45; la rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei
servizi sanitari. Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e
qualora non metalliche dal fuoco.
L'impianto
deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di
360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne il funzionamento
contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione
ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di
essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2
bar.
L'alimentazione
deve assicurare una autonomia di almeno 60 min.
L'impianto
deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico.
Qualora
l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà
essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.
Il
gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere
realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo
elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento
automatico.
Negli
impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori e in
quelli all'aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere
prevista l'installazione all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente
segnalata, di almeno un idrante DN 70 da utilizzare per il rifornimento dei
mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non
inferiore a 460 l/min per almeno 60 min.
Art.
18 - DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI
Negli
impianti con capienza superiore a 20.000 spettatori, in occasione di
manifestazioni calcistiche, deve essere previsto un impianto televisivo a
circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e
presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa
all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini.
L'impianto
deve consentire il riconoscimento del singolo spettatore anche per le
manifestazioni che si tengono in orari notturni.
Il
Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma
precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità sentito il
parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo.
Art.
19 - GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il
titolare dell'impianto o complesso sportivo è responsabile del mantenimento
delle condizioni di sicurezza; per tale compito può avvalersi di una persona
appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente
durante l'esercizio dell'attività.
Per
garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano
finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei
divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la
sicurezza delle persone in caso di emergenza.
In
particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni
imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, deve elencare le seguenti
azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell'impianto:
-
controlli per prevenire gli incendi;
-
istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese
esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in
caso di emergenza;
-
informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso
di incendio o altra emergenza;
-
garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di
controllo, degli spettatori di cui all'art. 18;
-
garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
-
garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
-garantire
la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili
della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
-garantire
la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
-fornire
assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al
soccorso in caso di emergenza;
-predisporre
un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i
controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione
di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di
controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione
dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è
imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla
formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere
mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli
organi di vigilanza.
La
segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa e alle
prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 e consentire, in
particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei
posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio.
Appositi
cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
All'ingresso
dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte bene in vista precise
istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di
sinistro ed in particolare una planimetria generale per le squadre di soccorso
che deve indicare la posizione:
-
delle scale e delle vie di esodo;
-
dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
-
dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e
dell'elettricità;
-
del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
-
del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
-
degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
-
degli spazi calmi.
A
ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità
delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere
adeguatamente segnalata.
In
prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise
istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in
caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata
del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le
istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare
l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
Art.
20 - COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 SPETTATORI O PRIVI DI
SPETTATORI
L'indicazione
della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione
rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto
sportivo.
Gli
impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si
svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e
95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982; la separazione con
tali attività deve essere realizzata con strutture REI 60; eventuali
comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo aventi stesse
caratteristiche di resistenza al fuoco.
L'impianto
deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza
non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una
larghezza non inferiore a 0,80 m.
Negli
impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la
lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m
se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi.
Le
strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle disposizioni
contenute nell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente di
prevenzione incendi per le specifiche attività.
I
depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi alle disposizioni
dell'art. 16.
Gli
impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo
1968, n° 186, (G.U. n° 77 del 23 marzo 1968); la rispondenza alle vigenti
norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5
marzo 1990, n° 46, e successivi regolamenti di applicazione.
Deve
essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un
livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di
calpestio lungo le vie di uscita.
Gli
impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto devono
essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.
Gli
estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89
B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti
estintori di tipo idoneo.
I
servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e,
costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali
di disimpegno.
Ogni
gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC)
eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati
gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo.
Almeno
una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi
igienici.
La
dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un
gabinetto per le donne.
Deve
essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente
normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992
che consenta la individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso
e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di
pronto soccorso.
Per
lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 8.
Per
le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 14.
I
suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle disposizioni del
presente articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive
Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato.
Art.
21 - NORME TRANSITORIE
Su
specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza e comunque ogni
10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, anche per gli impianti o
complessi sportivi esistenti deve essere prodotto alla Prefettura competente per
territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto,
rilasciato da tecnico abilitato.
Gli
impianti e complessi sportivi già abilitati alla data di entrata in vigore del
presente decreto devono comunque adeguarsi agli articoli 18 e 19 entro due anni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
Gli
impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono comunque adeguarsi integralmente alle
presenti disposizioni.
Art.
22- DEROGHE
Qualora
in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle
prescrizioni stabilite dai precedenti articoli, ad esclusione degli articoli nn.
4, 8, 9, 15, 16, e 17 afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si
applicano le procedure di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n° 577, la Prefettura competente per territorio,
sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere chiamato a
far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà di concedere specifiche
deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga
assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante
dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni.
Art.
23 - COMMERCIALIZZAZIONE CEE
I
prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla
base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute
equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere
commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto.
Nelle
norme della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte
ed agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza
al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione
al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche
clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione
CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'Interno:
-
decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
-
decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di
reazione al fuoco;
-
decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
-
decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi di chiusura ai
quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
Art.
24 - DISPOSIZIONI FINALI
Restano
ferme le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n° 13, relative
alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
ALLEGATO
SPORT | FEDERAZIONE | APERTO | CHIUSO |
VOLO A MOTORE E TURISMO | X | ||
VOLO A VELA | Ae.C.I. | X | |
PARACADUTISMO SPORTIVO | X | ||
AEROMODELLISMO | X | ||
PARAPENDIO | X | ||
DELTAPLANO | X | ||
AUTOMOBILISMO(*) | X | ||
piste permanenti (circuiti) | X | ||
piste non permanenti (circ. cittadini) | A.C.I. | X | |
RALLY(*) | X | ||
KARTING(*) | X | ||
ATLETICA LEGGERA | X | X | |
gare di corsa su pista | X | X | |
gare di corsa su percorso stradale(*) | X | ||
gare di corsa campestre* | F.I.D.A.L. | X | |
gare di marcia | X | X | |
gare di salto | X | X | |
gare di lancio | X | X | |
ORIENTAMENTO (disciplina associata)(*) | X | ||
ARRAMPICATA SPORTIVA | F.A.S.I. | X | X |
BASEBALL | X | ||
SOFTBALL | F.I.B.S. | X | |
BOCCE(*) | X | X | |
BILIARDO | U.B.I. | X | |
BOWLING | X | ||
CANOA(*) | X | ||
KAYAK(*) | F.I.C.K. | X | |
CANOTTAGGIO(*) | F.I.C. | X | |
CICLISMO | X | X | |
corse su pista (velodromi) | X | X | |
corse su strada (*) | F.C.I. | X | |
corse campestri (ciclocross)(*) | X | ||
GINNASTICA | X | ||
TWIRLING (disciplina associata) | F.G.I. | X | |
TRAMPOLINO ELASTICO (disc. ass.) | X | X | |
GOLF (*) | F.I.G. | X | |
CALCIO | X | ||
CALCIO A 5 | F.I.G.C. | X | X |
PALLAMANO | X | X | |
PALLONE ELASTICO (disciplina associata) | F.I.G.H. | X | |
HOCKEY SU PISTA | X | X | |
PATTINAGGIO | X | X | |
gare di corsa (percorso su pista o su strada) | F.I.H.P. | X | X |
PATTINAGGIO ARTISTICO su pista | X | X | |
HOCKEY SU PRATO | F.I.H.Pr. | X | |
HOCKEY INDOOR | X | ||
LOTTA | X | ||
PESISTICA | X | ||
JUDO | F.I.L.P.J. | X | |
KARATE (disciplina associata) | X | ||
TAEKWONDO (disciplina associata) | X | ||
MOTOCICLISMO(*) | X | ||
MOTOCROSS(*) | F.M.I. | X | |
TRIAL(*) | X | X | |
MOTONAUTICA(*) | F.I.M. | X | |
NUOTO | X | X | |
PALLANUOTO | X | X | |
TUFFI | F.I.N. | X | X |
NUOTO SINCRONIZZATO | X | X | |
NUOTO PER SALVAMENTO | X | X | |
PALLACANESTRO | F.I.P. | X | X |
PENTATHLON MODERNO(*) | X | X | |
equitazione(*) | X | X | |
scherma | F.I.P.M. | X | X |
tiro(*) | X | X | |
nuoto | X | X | |
corsa(*) | X | X | |
TETRATHLON(*) | X | X | |
scherma; nuoto; tiro e corsa. | X | X | |
TRIATHLON (disciplina associata) | X | X | |
scherma; nuoto e corsa | X | X | |
PESCA SPORTIVA* | X | X | |
ATTIVITA' SUBACQUEE* | F.I.P.S. | X | X |
NUOTO PINNATO | X | X | |
PUGILATO | F.P.I. | X | X |
RUGBY | F.I.R. | X | |
SCHERMA | X | ||
KENDO (disciplina associata) | F.I.S. | X | |
SCI NAUTICO(*) | F.I.S.N. | X | |
HOCKEY GHIACCIO | X | X | |
PATTINAGGIO SU GHIACCIO | F.I.S.G. | X | X |
velocità - artistico. | X | X | |
CURLING | X | X | |
EQUITAZIONE | F.I.S.E. | X | X |
ASS. NAZ. TURISMO EQUESTRE(disciplina associata) | X | X | |
SCI(*) | X | ||
alpino e di fondo(*) | X | ||
SALTO CON GLI SCI(*) | F.I.S.I. | X | |
SLITTINO(*) | X | ||
BOB(*) | X | ||
TENNIS | X | X | |
BADMINTON (disciplina associata) | X | ||
SQUASH (disciplina associata) | F.I.T. | X | |
PALLA TAMBURELLO (disciplina associata) | X | ||
TENNIS TAVOLO | F.I.Te.T. | X | |
TIRO CON L'ARCO(*) | F.I.T.ARCO | X | X |
TIRO A SEGNO(*) | U.I.T.S | X | X |
TIRO A VOLO(*) | F.I.T.A.V. | X | |
VELA(*) | F.I.V. | X | |
SCACCHI (disc. ass. al C.O.N.I.) | F.S.I. | X | |
FOOTBALL AMERICANO (disc. ass. al C.O.N.I.) | F.I.A.F. | X | |
ARRAMPICATA SPORTIVA(*) (disc. ass. al C.O.N.I.) | F.A.S.I. | X | X |
BRIDGE (disc. ass. al C.O.N.I.) | F.I.G.B. | X | |
DAMA (disc. ass. al C.O.N.I.) | F.I.D. | X | |
GARE DI TROTTO (*) | X | ||
GARE DI GALOPPO (*) | U.N.I.R.E. (non e' una F.S.N. riconosciuta dal C.O.N.I.) | X |
(*)
= sono previsti anche posti in piedi.